Il Superbonus è
un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022)
per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti
comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato
realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La complessità della materia e la possibilità per l'agenzia delle
entrate di effettuare controlli negli 8 anni successivi
all'asseverazione, la necessità del rispetto della normativa fiscale,
della normativa edilizia, urbanistica, di sicurezza, oltre che
contributiva, rendono centrale la professionalità degli esperti,
che sulla base di un attento studio di fattibilità dovranno
proporre l’iter giusto, eseguire le asseverazioni richieste, garantire
le procedure e le certificazioni necessarie.
Il percorso verso il 110% non risparmia insidie tali da comportare
rischi elevatissimi, compresa la revoca della detrazione: carenze
nell'assetto procedimentale, irregolarità edilizie o urbanistiche,
falle in tema si sicurezza sui cantieri, criticità sotto il profilo
previdenziale dell'appaltatore, attestazioni e asseverazioni
irregolari, ritardi nelle comunicazioni telematiche, pertanto è
opportuno affidarsi ad un unico interlocutore con esperienza e
preparazione in materia.
Di seguito si riporta l'esempio di un intervento integrato Sisambonus 110% ed Ecobonus 110% realizzato dal nostro studio:
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la
riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione
energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o
servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una
comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e
inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre
2020.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto
dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone
fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente
accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri
enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia
di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le
spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre
2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
- I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle
parti comuni in edifici condominiali.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è
elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021.
- Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel
Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno
degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
i- nstallazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra
gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese
sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti
di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei
redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile
optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai
fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd.
bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160)
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente
previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire
anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione,
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza
energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il
rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni
fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
|